Voluntary disclosure internazionale e domestica a braccetto
di Nicola FasanoFra i temi più delicati da affrontare nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria vi è quello della relazione fra la procedura internazionale, attività cioè da soggetti che hanno violato le norme in materia di monitoraggio fiscale detenendo illecitamente capitali all’estero e quello della procedura nazionale, strettamente intesa, relativa cioè a violazioni diverse da quelle connesse con la illegittima detenzione di capitali esteri.
I dubbi nascono dal fatto che l’art. 5-quater co. 1, lett. a), D.L. 167/1990 introdotto dalla L. 186/2014 prevede che ai fini della sanatoria “internazionale” il contribuente deve, in primo luogo indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. Ciò con riferimento a tutti i periodi di imposta ancora accertabili. Non solo, la disposizione prosegue stabilendo che il contribuente deve esibire, sempre con riferimento a tali anni, anche i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irap, dei contributi previdenziali, dell’iva e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.
Sotto il profilo letterale, pertanto, sembra che colui il quale decide di aderire alla voluntary internazionale sia tenuto a regolarizzare non solo le violazioni connesse con l’illecita detenzione all’estero di attività, ma anche eventuali violazioni “interne” che nulla hanno a che vedere con il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Se così fosse, in sostanza, si dovrebbe concludere che il professionista che ha un immobile all’estero (acquistato in anni non più accertabili) locato mai dichiarato e che abbia incassato in Italia compensi in nero negli anni che intende sanare con la voluntary, sarebbe tenuto comunque a regolarizzare anche i compensi in nero. In mancanza, l’intera procedura di voluntary potrebbe essere inficiata per mancanza di uno dei requisiti fondamentali della stessa, ovvero la completezza dei documenti e delle informazioni sulla intera posizione fiscale del contribuente in relazione agli anni ancora accertabili. Il che, peraltro, potrebbe emergere solo a distanza di tempo a seguito di controlli dell’amministrazione finanziaria.
Diverso invece sarebbe il caso in cui la emersione (anche) dei compensi in nero fosse una mera facoltà del contribuente che comunque, se non attivata (ferme restando, ovviamente, tutte le ordinarie conseguenze, sotto il profilo accertativo e penale, in caso di controlli da parte del Fisco), non avrebbe ripercussioni sulla tenuta della voluntary internazionale che resterebbe pienamente legittima.
La questione, inoltre, si riverserebbe anche sul piano delle cause ostative: così per esempio, se le due sanatorie fossero legate a filo doppio, un’eventuale accesso, ispezione, verifica sull’ambito “interno” potrebbe portare oltre che alla preclusione della voluntary domestica, anche alla preclusione della voluntary internazionale proprio perché mancherebbe il requisito della “completezza” della disclosure.
In verità l’introduzione della procedura “nazionale” è dovuta alla volontà del legislatore di offrire la possibilità ai soggetti diversi dagli autori delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (come per esempio le società tramite cui sono stati costituiti i fondi neri all’estero) di sanare la propria posizione fruendo di analoghi benefici amministrativi e penali, evitando l’effetto “a cascata” derivante dall’autodenuncia-delazione della persona fisica.
Al di fuori di tali ipotesi, pertanto, la voluntary “nazionale” con presupposti slegati dalle violazioni che portano alla collaborazione volontaria “internazionale” dovrebbe essere solo eventuale. Anche in un incontro, organizzato dalla stampa specializzata, tenutosi ieri, a cui erano presenti alti rappresentanti politici e dell’Agenzia delle Entrate, la questione non sembra essere stata risolta con sufficiente chiarezza (pur se pare sia prevalente l’orientamento dell’obbligatorietà delle due procedure con quella internazionale che “ingloberebbe” quella nazionale), per cui si dovrà attendere la circolare dall’Agenzia delle entrate per avere un quadro definitivo sulla questione.