Voluntary disclosure: prelievi e dividendi in chiaroscuro
di Nicola FasanoIn attesa che le anticipazioni sulla imminente riapertura della voluntary disclosure trovino conferma ufficiale, è possibile stilare un primo bilancio, seppur parziale, sulle procedure definite o in corso con gli Uffici.
La sensazione è che nella seconda parte dell’anno, tenuto conto che gli atti dovranno essere notificati entro la fine di quest’anno, vi sarà una forte accelerata nello smaltimento delle pratiche da parte dell’Amministrazione finanziaria che, prioritariamente, sembra essersi concentrata soprattutto sulle procedure meno complesse.
Pur con talune criticità (si veda https://www.ecnews.it/fisco-lavoro/voluntary-prima-nuova-edizione-meglio-chiarire-incertezze) in linea di massima si può dire che l’approccio degli Uffici, anche se non sempre uniforme, è improntato ad una certa apertura e collaborazione come è giusto che sia in una procedura complessa come quella di voluntary disclosure.
Fra le tematiche su cui si riscontrano difformità di vedute da parte dei diversi Uffici vi sono quelle inerenti ai prelevamenti e ai dividendi occulti distribuiti da società a ristretta base partecipativa.
Sotto il primo profilo, generalmente gli Uffici in presenza di prelievi non particolarmente rilevanti per importi e cadenza di effettuazione, da rapportarsi anche all’ammontare del capitale oggetto di regolarizzazione, tendono ad “accontentarsi” di quanto presumibilmente già scritto nella relazione di accompagnamento in merito alla loro giustificazione. In assenza di puntuali pezze d’appoggio, solitamente si è precisato trattarsi di prelievi utilizzati per esigenze personali e/o familiari del contribuente e comunque non destinate in alcun modo a costituire ulteriori assets all’estero.
In alcuni casi, soprattutto quando gli importi sono di più rilevante entità gli Uffici chiedono, in assenza di altra documentazione utile, quanto meno una autocertificazione da parte del contribuente che attesti l’utilizzazione delle somme. Potrebbe darsi, per esempio, che le stesse siano state utilizzate per effettuare delle liberalità in favore dei figli. In tali casi, da un lato, l’Ufficio è per certi versi “rassicurato”, quanto meno sul piano formale, e, dall’altro, il contribuente ha modo di definire la propria posizione senza “impantanarsi” in una prova analitica nella maggior parte dei casi impossibile da fornire. È chiaro che il contribuente nel rendere l’autocertificazione deve prestare particolare attenzione posto che, se dovessero emergere prove di segno contrario (si pensi alla “delazione” in senso contrario fatta nell’ambito della voluntary disclosure da parte del terzo che ha effettivamente ricevuto quelle somme) si spalancherebbero le porte del penale in primo luogo e, ovviamente, sarebbe messa in discussione la tenuta dell’intera voluntary disclosure.
Proprio in considerazione di ciò, l’auspicio è che gli Uffici pur di fronte a prelievi consistenti si mostrino sufficientemente flessibili accettando, in assenza di fondati indizi o meglio ancora prove di segno contrario, con una certa elasticità, quanto dichiarato dal contribuente.
Ovviamente, dal punto di vista della ripresa a tassazione, è più delicata la posizione di quei soggetti, come gli imprenditori, che, in assenza di controprove puntuali, corrono il concreto rischio di vedersi recuperato a tassazione il prelievo (alla luce in sostanza della presunzione ex articolo 32 D.P.R. 600/1973). Anche in tal caso, tuttavia, la procedura dovrebbe restare saldamente in piedi, salvo che l’Ufficio non abbia in mano elementi di prova idonei a dimostrare la dolosa reticenza o, peggio, la falsità di quanto affermato dal contribuente.
Un altro aspetto su cui si registrano differenti approcci da parte degli Uffici è quello della tassazione dei dividendi occulti erogati da società di capitali a ristretta base partecipativa (tipicamente società familiari). Taluni Uffici applicano la tassazione in capo al socio al lordo dell’Ires pagata dalla società nell’ambito della sua voluntary nazionale, mentre altri tassano il dividendo al netto (in tal senso si è espressa la DRE Lombardia in alcune risposte rese a suo tempo nell’ambito dell’Osservatorio sulla voluntary istituito con gli Ordini professionali). Tale ultima soluzione, peraltro, pare la più condivisibile anche in considerazione del fatto che in fin dei conti l’Ires pagata dalla società (indeducibile ai fini fiscali al pari di relativi interessi e sanzioni) si traduce in un minor utile e dunque in un minore futuro dividendo per il socio. Tassare il socio sul dividendo lordo, infatti, significherebbe dar vita a una doppia tassazione, non ammissibile ai sensi dell’articolo 163 Tuir. Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile una presa di posizione a livello centrale da parte dell’Agenzia delle Entrate, in modo anche da velocizzare i contraddittori pendenti in vista della scadenza del 31.12.2016 che si avvicina a grandi passi.