3 Febbraio 2014

Voluntary disclosure senza ritorno

di Nicola Fasano
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In un precedente intervento (Collaborazione volontaria ai nastri di partenza) si sono delineati i tratti essenziali della procedura di collaborazione volontaria. In attesa che il d.l. 4/2014 segua il suo iter di conversione e che l’Agenzia delle entrate adotti i modelli, con relative istruzioni, per la presentazione delle istanze, un aspetto deve essere evidenziato sin da subito: una volta attivata la procedura non c’è più spazio per ripensamenti.

Ciò in primo luogo perché, non essendoci almeno allo stato attuale, alcuna forma di anonimato l’Amministrazione finanziaria avrà a disposizione da subito il nome del contribuente che vuole far emergere i fondi esteri, nonché tutta la documentazione relativa ai vari periodi di imposta da regolarizzare.

Pertanto, qualora il contribuente non definisca il conseguente avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate o non raggiunga un accordo nell’ambito del procedimento con adesione, e, in ogni caso non provveda al pagamento in unica soluzione di quanto dovuto, è espressamente previsto che i benefici, a livello di riduzioni delle sanzioni amministrative e penali, dell’emersione non si producono. Anzi, viene stabilito che l’Agenzia delle entrate possa notificare, anche in deroga ai termini ordinari, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della maggiore sanzione dovuta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notifica dell’avviso di accertamento o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notifica dell’atto di contestazione.

Ed è ovvio che sarebbe anche arduo pensare di impugnare l’avviso di accertamento, in pratica elaborato sulla scorta della documentazione e delle precisazioni forniti dallo stesso contribuente, con margini di difesa in contenzioso davvero ridotti.

Ma anche quando la procedura va a buon fine, si deve tenere conto delle varie comunicazioni che si instaurano fra i diversi organi coinvolti nella procedura e non solo.

In primo luogo, il legislatore ha disposto che entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti, l’Agenzia delle entrate debba comunicare alla procura la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della particolare rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura.

Inoltre, si prevede che l’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’amministrazione finanziaria (in primis la Guardia di Finanza) concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. L’espressa previsione di questa comunicazione peraltro non lascia proprio tranquilli, in quanto se da un lato si potrebbe pensare ad una comunicazione finalizzata a coordinare l’attività dell’amministrazione finanziaria, evitando duplicazioni di controlli, dall’altro potrebbe assumere i contorni di un “campanello d’allarme”. Soprattutto per i soggetti terzi in qualche modo coinvolti nella emersione (per esempio la società tramite cui sono stati illecitamente esportati i fondi) che nella versione attuale della norma, non hanno alcuna forma di copertura, né dal punto di vista penale né da quello amministrativo.

Non solo, un’altra comunicazione ad hoc è prevista qualora il soggetto che ha effettuato la voluntary disclosure trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dai Paesi UE o SEE. In tal caso, il contribuente è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare apposita autorizzazione all’intermediario presso cui le attività sono state trasferite, affinchè questo fornisca all’Agenzia delle entrate i dati utili a riscontrare il corretto assolvimento degli obblighi sul monitoraggio fiscale. Il contribuente inoltre, deve trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l’applicazione di una sanzione pari alla metà dei minimi edittali previsti per le violazioni sull’RW.

In definitiva, l’adesione alla procedura va valutata molto attentamente, avendo riguardo non solo al passato, ma anche provando a “leggere” il futuro. A tal fine un ruolo decisivo, oltre che delicato, è svolto dal professionista (che assiste il cliente nelle operazioni di emersione) al quale spetta, fra l’altro, il non agevole compito di anticipare gli esiti dell’accertamento e quantificare i costi dell’emersione in termini di maggiori imposte e sanzioni dovute (nell’ambito delle imposte dirette e delle violazioni RW).