Voluntary: esenzione dagli obblighi dichiarativi col rimpatrio
di Fabrizio VedanaConsentire ai contribuenti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 186/2014, incaricando la fiduciaria italiana di fare da sostituto d’imposta, di andare esenti dagli obblighi dichiarativi relativi al modello unico per i periodi di imposta 2014 e 2015.
Lo auspica Assofiduciaria nella circolare COM_2015_089 del 26 maggio scorso con la quale le associate vengono informate che del tema è stata interessata l’Agenzia delle Entrate.
La richiesta trova fondamento nel richiamo, fatto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10 del 13 marzo 2015, al provvedimento n. 43 del 2009, paragrafo 11 ed alla circolare n. 45 del 2010 pagina 17, che confermerebbero la possibilità, per i contribuenti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria, di comunicare all’intermediario i redditi percepiti dal giorno in cui ha effetto la sanatoria a quello in cui le attività sono rimpatriate e l’esonero dagli adempimenti di monitoraggio (quadro RW), posto che comunque sull’effettivo pagamento delle imposte dovute sono consentiti all’Amministrazione per il tramite dell’intermediario italiano, tutti i controlli necessari.
La conferma di tale esonero darebbe la possibilità per le società fiduciarie di sostituire il contribuente negli obblighi dichiarativi relativi al modello Unico per i periodi d’imposta 2014 e 2015, da inizio anno fino al perfezionamento del rimpatrio.
Nella stessa circolare Assofiduciaria chiede all’Agenzia delle Entrate di confermare l’applicabilità del regime del risparmio gestito anche da parte delle fiduciarie, analogamente a quanto già avvenuto in passato in occasione dell’emersione di attività estere ai sensi del Decreto 79/2009.
Secondo l’associazione delle fiduciarie, il rinvio fatto a precedenti provvedimenti dell’Amministrazione fiscale da parte della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 (in specie alla numero 43 del 10 ottobre 2009), consentirebbe di vedere applicabile ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate giuridicamente ai sensi della legge 186/2014 il regime del risparmio gestito anche da parte delle fiduciarie alle quali sia stato conferito un incarico di custodia, amministrazione e deposito.
Infine la circolare di Assofiduciaria chiede all’Agenzia delle Entrate che venga confermato che l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali ad un intermediario finanziario residente (i.e. alla fiduciaria) avviene con il trasferimento delle stesse in gestione o in amministrazione e che detto trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario italiano assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero; il che significa, nel caso di rimpatrio giuridico, mediante la sottoscrizione del relativo mandato fiduciario da esibire anche con la relazione di accompagnamento all’istanza di adesione al programma di voluntary disclosure.