Voluntary: più tempo!
di Fabrizio VedanaCi sarà tempo almeno fino al 30 ottobre per integrare l’istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure, per completare e trasmettere la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione, per sottoscrivere il mandato con la fiduciaria, per acquisire il waiver dalla banca estera e per adempiere gli obblighi antiriciclaggio.
Sono questi i positivi effetti che porta con sé il provvedimento n. 2015/116808 a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre, alla luce anche dei successivi chiarimenti contenuti nel comunicato stampa del 15 settembre scorso.
Il mese di tempo in più concesso dall’Amministrazione rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per il mondo professionale, e non solo, alle prese con numerose richieste di adesione alla voluntary pervenute soltanto poche settimane fa, all’indomani degli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le varie circolari di luglio e agosto e soprattutto in seguito all’entrata in vigore, il 2 settembre scorso, delle norme contenute nel decreto legislativo 128/2015 con riferimento alla ben nota questione del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un reato fiscale, spesso (ma non sempre) configurabile con l’adesione alla procedura di voluntary disclosure.
Se chiaro risulta ora che ci sarà tempo fino al 30 ottobre 2015 sia per presentare la relazione di accompagnamento che la relativa documentazione a supporto, per tale intendendosi, per esempio, l’attestazione rilasciata dalla fiduciaria italiana di avvenuto trasferimento giuridico dei beni alla stessa utile sia ai fini dello svolgimento delle attività di sostituto d’imposta sia ai fini dell’abbattimento nella misura massima delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW (riduzione operante anche per gli immobili), oppure l’ottenimento dalla banca estera del waiver necessario per consentire all’amministrazione fiscale di poter avere informazioni e dati sulle attività finanziarie emerse, resta invece da chiarire in che termini l’istanza potrà essere integrata.
Tra gli operatori sta, infatti, evidenziandosi una lettura del comunicato che porterebbe a ritenere possibile il rinvio sino al 30 ottobre dell’indicazione, per esempio, sulla scelta di rimpatriare o meno le attività estere o, addirittura, la corretta indicazione dei valori oggetto della voluntary. Tale lettura tiene conto delle motivazioni sottostanti alla citata proroga, ovverosia dare più tempo per aderire alla procedura in ragione del fatto che soltanto il 2 settembre sono entrate in vigore nuove disposizioni di legge; parrebbe ragionevole, sempre che il sistema informatico Entratel lo consenta, procrastinare l’indicazione di determinate informazioni la cui fornitura richiede almeno qualche settimana.
Come si ricorderà, il provvedimento del 14 settembre aveva prospettato un’interpretazione assai rigorosa dell’art. 2 comma 4 D.Lgs. 128/2015, stabilendo che, per poter godere delle coperture penali anche per gli anni non più accertabili (ma non ancora penalmente prescritti), il contribuente avrebbe dovuto indicare nella relazione di autodenuncia tutti gli imponibili generati e tutte le attività svolte anche per quegli anni. Proprio per consentire quest’analitica ricostruzione, l’Ufficio concedeva a coloro che avevano già presentato l’istanza di adesione ulteriori 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della nota, per integrarla con i dati richiesti.
Il tenore del provvedimento, da subito avvertito dai professionisti come un ulteriore elemento di rallentamento della procedura, è stato però immediatamente attenuato con il già citato comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il giorno successivo (15 settembre 2015) con il quale, dopo aver precisato che l’indicazione delle attività e degli imponibili anche per gli anni non più accertabili non sia da intendersi come obbligo ma come mera facoltà del contribuente, onde consentirgli di godere dell’estensione delle coperture penali anche per gli anni 2008 e 2009, ha anche sottolineato che tale facoltà “può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi di imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008”.