Voluntary. Segnalazioni antiriciclaggio ad hoc
di Fabrizio VedanaProfessionisti, banche, intermediari e società di revisione dovranno utilizzare uno specifico codice di classificazione per le segnalazioni che verranno inviate all’Autorità di Vigilanza a fronte dell’eventuale sospetto che si tratti di operazioni di riciclaggio o autoriciclaggio poste in essere nell’ambito di operazioni di voluntary disclosure.
Lo ha chiarito l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia con un comunicato del 2 settembre scorso.
Il documento, dopo aver ricordato che con la legge 15 dicembre 2014 n. 186 sono state introdotte nuove disposizioni per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero mediante la procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”) e che con circolare del 9 gennaio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che l’approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione della normativa antiriciclaggio, ribadisce che restano immutati gli obblighi di prevenzione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (legge antiriciclaggio).
Ciò posto, al fine di gestire in maniera ottimale le segnalazioni della specie, la UIF ha deciso di integrare il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico – codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure – che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle “dichiarazioni volontarie” ovvero alle istanze con le quali il contribuente, per il tramite del professionista, ha aderito al programma di emersione volontaria dei capitali illecitamente detenuti all’estero.
L’UIF, dopo aver ricordato che le citate segnalazioni non costituiscono una nuova tipologia di comunicazione, né una nuova classificazione di sospetto, essendo inquadrabili come una sotto-classificazione della più generale categoria del riciclaggio, precisa poi che esse dovranno essere trasmesse solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 41 del D.Lgs. 231/2007. Tale articolo della legge antiriciclaggio prevede a carico di professionisti, banche, intermediari, eccetera l’obbligo di inviare all’UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale sospetto andrà desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
Sarà, pertanto, importante, nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, definire criteri soggettivi e oggettivi che contribuiscano a rendere il più possibile ricostruibile, anche a posteriori, il processo decisionale che ha portato il professionista o l’intermediario a decidere di inviare o non inviare una segnalazione di operazione sospetta.