Whistleblowing: i nuovi obblighi per le aziende – Parte I
di Andrea OnoriPrima di specificare le attività da impostare in azienda, per adempiere alle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023 – provvedimento che ha introdotto una riformata disciplina del whistleblowing nell’ordinamento italiano (sia per il settore pubblico che privato) – si ritiene importante, oltre che opportuno, comprendere compiutamente il significato delle parole oramai entrate di “diritto” nel lessico di tutti coloro che si occupano di tale aspetto della compliance aziendale.
I termini “whistleblowing” e “whistleblower” sono dei neologismi entrati nel nostro vocabolario, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, evidenziando come il tema che ci si appresta a definire sia sostanzialmente di relativa recente introduzione, ma non è diffuso e conosciuto, soprattutto nel settore privato.
Il termine italiano “whistleblowing” di derivazione inglese trova la sua etimologia nella locuzione “to blow the whistle” (“soffiare nel fischietto”). Esso è definito come: “Denuncia, di solito anonima, presentata dal dipendente di un’azienda alle autorità pubbliche, ai mezzi d’informazione, a gruppi di interesse pubblico, di attività non etiche o illecite commesse all’interno dell’azienda stessa”.
Parimenti il significato del termine “Whistleblower” viene descritto come “Allertatore civico, segnalante: chi, dopo aver constatato illeciti nella struttura pubblica o privata per la quale lavora, denuncia l’illecito per dovere civico”.
L’Accademia della Crusca, qualche anno prima, nel 2014, evidenziava come questo termine non fosse ancora di uso comune nella lingua italiana, affermando che: “al momento [2014], nel lessico italiano non esiste una parola semanticamente equivalente al termine angloamericano. Manca la parola, ma è innanzitutto il concetto designato a essere poco familiare presso l’opinione pubblica italiana. L’assenza di un traducente adeguato è, in effetti, il riflesso linguistico della mancanza, all’interno del contesto socio-culturale italiano, di un riconoscimento stabile della “cosa” a cui la parola fa riferimento. Infatti, per ragioni storiche, socio-politiche, culturali […] in Italia, ciò che la parola “whistleblower” designa non è stato oggetto di attenzione specifica, riflessione teorica o dibattito pubblico, almeno fino a tempi recentissimi”.
L’Accademia si premurò, pertanto, di rispondere alla seguente domanda: Chi è il whistleblower?
“Persona che, lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata, si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento”.
Queste considerazioni lessicali danno una prima chiara rappresentazione, seppur generica ai nostri fini, della novità giuridica introdotta e soprattutto della sua concreta applicazione nel nostro sistema che, seppur risalente al 2012, non era ancora sostanzialmente conosciuta due anni dopo la sua introduzione.
Di fatti, la disciplina del Whistleblowing fu introdotta nel corso del 2012 nel solo sistema pubblico, per effetto della modifica del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) a cura della L. 190/2012 che ha inserito l’articolo 54-bis (rubricato «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»).
Tale disposizione ha introdotto un’espressa tutela del dipendente (all’epoca “pubblico”) che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.
L’articolo 54-bis, D.Lgs. 165/2001, ha subito nel tempo delle modifiche e da ultimo è stato sostituito dalla L. 179/2017 che ha riformato, ampliandolo, tale ambito dettando «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»; quest’ultimo (settore privato) interessato solo per i soggetti dotati di Modello di Organizzazione e di Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.
A decorrere dal 14.7.2023, l’articolo 23, comma 1, lettera a), D.Lgs. 24/2023, ha disposto l’abrogazione di tale articolo 54-bis.
Il D.Lgs. 24/2023 diviene l’unica norma di riferimento in materia di Whistleblowing raccogliendo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.
Le nuove disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, nonché recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, sono entrate in vigore il 30.03.2023.
La loro efficacia è stata, però, differenziata in funzione della tipologia di soggetti destinatari delle stesse.
Sono divenute applicabili a decorrere dal 15.7.2023 per i soggetti pubblici e privati aventi un numero di dipendenti pari o superiore a 250.
Per contro diverranno disposizioni obbligatorie a decorrere dal 17.12.2023 per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 (con un limite minimo di 50).
Il set normativo ha visto l’emanazione, nel corso del mese di Luglio 2023, delle Linee Guida dell’ANAC a completamento e per il funzionamento del sistema di segnalazione di tutti i soggetti interessati.
Per iniziare a definire gli adempimenti occorrenti previsti dalle prescrizioni della norma occorre, in primis, commentare le indicazioni “quadro” che sono contenute nella Direttiva 2019/1937 e da cui discendono le indicazioni normative del D.Lgs. 24/2023.
Si parte con la consapevolezza che deve essere istituito un “sistema di segnalazione” che ha come oggetto la “denuncia” effettuata dal “segnalatore” o, come si esprime la direttiva, dall’“informatore”.
La direttiva definisce che lo scopo è quello di rafforzare l’applicazione del diritto in specifici settoristabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone(«Whistleblowers») che segnalano violazioni del diritto.